Il Decreto Rilancio ha elevato al 110% le aliquote delle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica (ecobonus) e la messa in sicurezza antisismica (sismabonus) degli edifici, con specifiche limitazioni.

Alcuni interventi di riqualificazione energetica, capaci di conseguire un significativo incremento della prestazione energetica, e gli interventi di messa in sicurezza antisismica possono usufruire di una detrazione dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) del 110% delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 (31 dicembre 2022 per Iacp comunque denominati e i condomìni che al giugno 2022 hanno concluso almeno il 60% dei lavori). Per gli interventi effettuati da Iacp comunque denominati, per i quali al 31 dicembre 2022 viene raggiunta la percentuale del 60%, il superbonus 110% spetta anche per le spese sostenute fino al 30 giugno 2023.
L’ecobonus 110% e il sismabonus 110% si applicano alle prime e seconde case, sia unifamiliari sia all’interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti, con uno o più accessi autonomi dall’esterno, come nel caso delle villette a schiera.
Possono usufruire del superbonus per la riqualificazione energetica e la messa in sicurezza antisismica i seguenti soggetti che sostengono le spese per la realizzazione degli interventi dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021:
  • le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti o professioni;
  • i condomìni;
  • le comunità energetiche rinnovabili costituite in forma di enti non commerciali;
  • gli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati e gli enti con le stesse finalità sociali che rispondono ai requisiti della legislazione europea sull’in house providing per gli interventi su immobili di loro proprietà o gestiti per conto dei Comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica;
  • le cooperative di abitazione a proprietà indivisa per gli interventi sugli immobili da esse posseduti e assegnati ai propri soci;
  • organizzazioni senza scopo di lucro, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale del terzo settore;
  • associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD), ma solo per gli interventi su immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi;
  • edifici privi di APE perché sprovvisti di tetto, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi (unità collabenti), purchè al termine dei lavori raggiungano una classe energetica in fascia A.
La detrazione spetta ai soggetti che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento in base ad un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o al momento in cui sostengono le spese. Rientrano quindi tra i beneficiari
  • il proprietario;
  • il nudo proprietario;
  • il titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie),
  • il detentore dell’immobile in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario;
  • i familiari del possessore o detentore dell’immobile.
I titolari di reddito d’impresa o professionale rientrano tra i beneficiari se partecipano alle spese per gli interventi trainanti effettuati dal condominio sulle parti comuni o se le spese riguardano interventi effettuati su immobili rientranti nell’ambito privatistico, quindi diversi da quelli strumentali all’attività, oggetto dell’attività o appartenenti al patrimonio dell’impresa. Perchè l’imprenditore o il professionista, proprietario di un immobile strumentale in condominio, possa ottenere il Superbonus sule spese per gli interventi sulle parti comuni, è necessario che la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza ricomprese nell’edificio sia superiore al 50%.
In caso di decesso, le quote residue della detrazione sono trasferite agli eredi che conservano la detenzione dell’immobile.
In caso di vendita o donazione dell’immobile, le quote di detrazione non utilizzate spettano all’acquirente, salvo che le parti non si siano accordate diversamente.
I superbonus agevolano gli interventi sugli edifici sia unifamiliari sia condominiali.
Ci sono interventi ‘principali’ o ‘trainanti’ che danno sempre diritto alla detrazione maggiorata e interventi ‘secondari’ che danno diritto al superbonus solo se realizzati congiuntamente a quelli ‘trainanti’.
Di seguito gli interventi ‘principali’ o ‘trainanti’ che danno diritto ai bonus maggiorati al 110%.
Realizzazione di cappotto termico
Sono detraibili al 110% le spese per gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio per oltre il 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio o dell’unità immobliare. Sono agevolati anche gli interventi per la coibentazione del tetto senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente.
Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale in condominio
Accedono al superbonus 110% gli interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal Regolamento UE 811/2013, a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, o con impianti di microcogenerazione o a collettori solari. Nei Comuni montani, non interessati dalle procedure di infrazione 2014/2147 o 2015/2043, è incentivato l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente.
Sono agevolabili anche le spese per lo smaltimento e la bonifica dell’impianto sostituito.
Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale nelle singole unità immobiliari e nelle villette a schiera
Il superbonus è riconosciuto anche se gli interventi per l’efficientamento energetico sono eseguiti attraverso la demolizione e ricostruzione dell’edificio.
Messa in sicurezza antisismica
Ottengono una detrazione fiscale del 110% gli interventi di miglioramento e adeguamento antisismico, rientranti nella disciplina del sismabonus, realizzati nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3.
Interventi ‘secondari’ o ‘trainanti’
Di seguito gli interventi ‘secondari’ o ‘trainati’ che danno diritto ai bonus maggiorati al 110% se realizzati congiuntamente a quelli ‘principali’ o ‘trainanti’ e se rispondenti a determinate condizioni:
Interventi di efficientamento energetico già agevolati con l’ecobonus tradizionale, nei limiti di spesa già previsti per ciascun intervento, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi ‘principali’ o ‘trainanti’ di efficientamento energetico, siano rispettati i requisiti minimi di prestazione energetica previsti dal DM 6 agosto 2020, sia assicurato, nel complesso, anche congiuntamente agli interventi di installazione di impianti fotovoltaici con eventuali sistemi di accumulo il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o, ove impossibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante Attestato di Prestazione Energetica (APE).
Installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica, installati sugli edifici o sulle strutture pertinenziali, realizzata congiuntamente ad almeno uno degli interventi ‘principali’ o ‘trainanti’. Per questi interventi è previsto un tetto di spesa di 48.000 euro e comunque nel limite di spesa di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell’impianto fotovoltaico.
Installazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici realizzata congiuntamente ad almeno uno degli interventi ‘principali’ o ‘trainanti’ di efficientamento energetico. Per questi interventi ci sono tre differenti limiti di spesa:
Lavori finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche realizzati sia dai portatori di handicap che dagli over 65 (anche se non portatori di handicap).
Oltre alle spese per la realizzazione degli interventi trainanti e trainati, ottengono il Superbonus 110%, anche:
  • le spese per il rilascio del visto di conformità, delle attestazioni e delle asseverazioni;
  • le spese per l’acquisto dei materiali, la progettazione e le altre spese professionali connesse agli interventi (perizie, sopralluoghi, spese preliminari di progettazione e ispezione e prospezione);
  • i costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi (installazione di ponteggi, smaltimento dei materiali rimossi per eseguire i lavori, imposta sul valore aggiunto qualora non ricorrano le condizioni per la detrazione, imposta di bollo e diritti per la richiesta dei titoli abilitativi edilizi, tassa per l’occupazione del suolo pubblico pagata dal contribuente per poter disporre dello spazio insistente sull’area pubblica necessario all’esecuzione dei lavori).
  • Detrazione diretta
Il contribuente che realizza gli interventi di efficientamento energetico e messa in sicurezza antisismica, dopo aver pagato l’importo dei lavori, usufruisce direttamente della detrazione in cinque quote annuali di pari importo.
  • Sconto in fattura
Invece di usufruire direttamente della detrazione fiscale o del credito di imposta, il contribuente può optare per un contributo sotto forma di sconto in fattura fino ad un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi il quale potrà recuperarlo sotto forma di credito di imposta cedibile ad altri soggetti, banche e altri intermediari finanziari.
  • Cessione del credito
Il cessionario può utilizzare il credito di imposta in compensazione delle imposte sui redditi e delle imposte sul valore aggiunto, dei contributi previdenziali e assicurativi, dell’Irap, delle addizionali comunali, con la stessa ripartizione in cinque quote annuali. La quota di credito di imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi né può essere chiesta a rimborso.